Testo completo
title
Si ricorda che la legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 629, lettera b), Legge n. 190/2014, ha introdotto il meccanismo dello Split Payment per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, stabilendo che le stesse sono tenute a versare l’IVA esposta in fattura direttamente all’Erario e non al fornitore (cedente/prestatore).
Il meccanismo dello Split Payment opera con riguardo alle fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Al fine di una nostra e vostra corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, vi invitiamo ad aggiungere alle vostre fatture che procederete ad emettere la seguente dicitura: “IVA esposta in fattura ma non addebitata al cliente – Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”.
Si raccomanda la puntuale osservanza delle norme sopra richiamate e si precisa, infine, che il meccanismo dello Split Payment non si applica alle fatture relative ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, come il caso dei professionisti per i quali l'Ente effettua la ritenuta d'acconto e alle fatture emesse in regime di Reverse Charge.
Per ulteriormente agevolare i Fornitori nella compilazione della fattura si da evidenza delle attività rilevanti ai fini IVA gestite dal Comune di Calvello per le quali lo stesso riveste la qualità di soggetto passivo:
LAMPADE VOTIVE CIMITERI CITTADINI
REFEZIONE SCOLASTICA
Attraverso la circolare n.15/E del 13 aprile 2015 l'Agenzia dell'Entrate ha chiarito che il meccanismo dello split payment non si applica, tra l'altro, alle operazioni assoggettate a reverse charge, ai servizi che "soffrono" la ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto, alle operazioni certificate con ricevuta fiscale, scontrino fiscale (ovvero non fiscale in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi) o fattura semplificata. L’esclusione rileva anche quando, successivamente alla certificazione con le modalità semplificate di cui sopra, sia emessa comunque una fattura funzionale alla sola documentazione del costo e dell’IVA assolta dal cliente in relazione al bene o servizio acquistato. Diversamente l’operazione va ricondotta nello split payment quando la fattura sia emessa, su richiesta del cliente, in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale.
Il meccanismo non si applica nemmeno nei confronti delle operazioni soggette a regimi speciali, quali, a titolo di esempio, quello previsto per i produttori agricoli e per quello di cui alla legge n. 398/91 (associazioni sportive dilettantistiche).
In situazioni d'incertezza i fornitori possono attenersi alle indicazioni fornite dal Comune, il quale può comunque inoltrare specifica istanza d'interpello all’Agenzia dell’Entrate.
In particolare, per quanto riguarda il rimborso dei buoni pasto utilizzati dai dipendenti, ove la fattura sia funzionale alla sola documentazione del costo e dell’IVA assolta dal cliente in relazione al bene o servizio acquistato,
Al fine di evitare sanzioni l’Ente, qualora ravvisasse errori nella compilazione del documento contabile, attiverà contraddittorio con il fornitore per concordare le correzioni da apportare alla fattura.
Per maggiori approfondimenti si rimanda alla normativa di riferimento e al sito istituzionale del Ministero del Tesoro:
Ø http://www.mef.gov.it
Ø http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0072.html